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Valutazione del rischio rumore in ambienti di lavoro, riferimenti

Ambienti di lavoro
I principali riferimenti normativi per la valutazione sono costituiti dalle norme UNI EN ISO 9612:2011 "Acustica - Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro - Metodo tecnico progettuale" e UNI 9432:2011 "Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro".

Altri riferimenti da tenere presente quali strumenti di programmazione aziendale sono la norma UNI/TR 11347:2010 "Acustica - Programmi aziendali di riduzione dell'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro" e la norma UNI EN 458:2005 "Protettori dell'udito: raccomandazione per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione".
Le indicazioni operative del Coordinamento Tecnico delle Regioni fornisce utili orientamenti per la valutazione degli agenti fisici (Titolo VIII del Decreto legislativo 81/2008) e in particolare una intera sezione sul Capo II (Rumore).
Eseguire una buona valutazione del rischio rumore richiede attenzione e preparazione.

Quesiti a lato tratti da
Indicazioni operative del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle province autonome

Indicazioni operative del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro

IdQuesito
2.01
Cosa caratterizza il personale qualificato che deve garantire la valutazione e la misurazione ?
2.02
Cosa devono fare le aziende che non hanno esposti al di sopra dei valori inferiori d’azione ?
2.03
Cosa significa per il personale qualificato che fa la valutazione del rischio il “tener conto……dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore” ?
2.04
Cosa significa per il personale qualificato che fa la valutazione del rischio che il datore di lavoro deve tener conto “… dell’interazione fra rumore e sostanze ototossiche … e vibrazioni” ?
2.05
Cosa significa per il personale qualificato che fa la valutazione del rischio che il datore di lavoro deve tener conto di “… tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento” ?
2.06
Cosa significa per il medico competente fornire “informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese…..quelle reperibili nella letteratura scientifica” ?
2.07
Quali sono oggi i metodi e le strumentazioni per fare una misurazione corretta del rumore ? A quale indicazioni tecniche riferirsi ?
2.08
Cos’è, come si calcola e come si tiene conto dell’incertezza delle misure ?
2.09
In quali occasioni occorre tener conto del prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile il datore di lavoro ?
2.10
Alla luce delle indicazioni del DLgs.81/2008, Capo II, come deve essere strutturata e che cosa deve riportare la Relazione Tecnica ?
2.11
Quando reputare significative le oscillazioni del LEX giornaliero (LEX,8h) che richiedono il passaggio al dato settimanale (LEX,W) ?
2.12
Come presentare il dato di esposizioni molto variabili su tempi lunghi (oltre la settimana)? Ovvero cosa significa per il personale qualificato che fa la valutazione del rischio il considerare “il livello settimanale massimo ricorrente” ?
2.13
Come misurare il rumore impulsivo e come tenerne conto ?
2.14
Con quali modalità operative si valuta l’efficacia dei DPI uditivi (DPI-u) che il DLgs.81/2008 esplicitamente richiede all’art.193, comma 1, lettera d) ?
2.15
Nel caso di esposizioni a livelli di rischio molto variabili è necessario adottare più di un DPI-uditivo ?
2.16
Con quali modalità operative si valuta il rispetto dei valori limite d’esposizione (VLE: 87 dB(A) e 140 dB(C)) tenuto conto dell’attenuazione prodotta dai DPI uditivi ?
2.17
Per decidere la classificazione dei lavoratori nelle diverse classi di rischio è necessario che vi sia il superamento o della sola pressione acustica di picco ovvero del solo livello di esposizione giornaliero/settimanale al rumore oppure è invece necessario che siano superati entrambi ?
2.18
Si tiene conto dell’efficacia dei DPI-u per decidere le misure di prevenzione ?
2.19
Le aziende hanno obblighi di riduzione del rischio al di sotto dei valori superiori di azione (85 dB(A) / 137 dB(C))? La loro omissione può essere oggetto di sanzioni ?
2.20
Come si effettua la valutazione del rischio nei cantieri temporanei o mobili ?
2.21

Quali sono gli obblighi formali delle aziende che occupano sino a 10 occupati dal punto di vista delle documentazioni ?
2.22
Come deve essere fatto il programma delle misure tecniche e organizzative ex art.192, comma 2, quando si superano gli 85 dB(A) / 137 dB(C) ?
2.23
Quali sono le indicazioni su segnaletica e perimetrazione ?
2.24
Quali sono degli esempi di ambienti utilizzati come locali di riposo nei quali il rumore deve essere ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e con le loro condizioni di utilizzo (art.192, comma 4) ?
2.25
A quali obblighi debbono attenersi i datori di lavoro nei settori della musica, delle attività ricreative e dei call center ?
2.26
Quando occorre fare la valutazione del rischio ed adottare le misure di prevenzione e protezione nel caso di un nuovo insediamento produttivo o di una ristrutturazione di un luogo di lavoro ?
2.27
Quali sono gli obblighi dei fabbricanti delle attrezzature di lavoro in merito alla riduzione al minimo del rischio ed alla informazione sui livelli sonori emessi ?
2.28
In quali realtà lavorative può essere utile ricorrere alla semplificazione proposta dall’art.191 del DLgs.81/2008 ?
2.29
Quali sono le ricadute del rischio rumore sulla cooperazione e coordinamento con le imprese in contratto d’appalto, d’opera o di somministrazione sui DUVRI ?
2.30
Quali sono i casi in cui il comma 5-bis dell'art.190 può essere correttamente utilizzato ?
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