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Valutazione del rischio rumore in ambienti di lavoro, riferimenti

Ambienti di lavoro
Eseguire una buona valutazione del rischio rumore richiede attenzione e preparazione.
I principali riferimenti normativi per la valutazione sono costituiti dalle norme UNI EN ISO 9612 "Acustica - Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro - Metodo tecnico progettuale" e UNI 9432 "Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro".

Altri riferimenti da tenere presente quali strumenti di programmazione aziendale sono la norma UNI/TR 11347 "Acustica - Programmi aziendali di riduzione dell'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro" e la norma UNI EN 458 "Protettori dell'udito: raccomandazione per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione".
Inidicazioni operative INAIL

Indicazioni operative del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro

Quesiti tratti da Indicazioni operative del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle province autonome

Decreto Legislativo 81/2008
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a RUMORE
Indicazioni operative

Indice

Sezione A
EFFETTI SULLA SALUTE E SORVEGLIANZA SANITARIA
A.1 Quali sono gli effetti sulla salute e sulla sicurezza che si vogliono prevenire?
A.2 Quali sono i soggetti particolarmente sensibili al rischio rumore?
A.3 In quali casi attivare la sorveglianza sanitaria?
A.4 Che cosa significa per il medico competente fornire “informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese… quelle reperibili nella letteratura scientifica”?

Sezione B
METODICHE E STRUMENTAZIONE PER LA MISURA DEL RUMORE
B.1 Quali sono oggi le metodiche per fare una misurazione corretta del rumore? A quali indicazioni tecniche è utile riferirsi?
B.2 Quali requisiti deve avere la strumentazione di misura?
B.3 Cos’è, come si calcola e come si tiene conto dell’incertezza delle misure ai fini della valutazione dell'esposizione e del confronto con i valori limite?
B.4 Quando, in presenza di attività variabili, le oscillazioni del livello giornaliero di esposizione (LEX,8h) possono essere ritenute tali da giustificare l'uso del livello di esposizione settimanale (LEX,W)?
B.5 Come presentare il dato di esposizioni molto variabili su tempi lunghi (oltre la settimana)?
B.6 In quali casi considerare “il livello settimanale massimo ricorrente” ai fini della valutazione dell'esposizione?
B.7 Come misurare il rumore impulsivo e come tenerne conto in sede di valutazione del rischio?

Sezione C
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
C.1 È sempre necessario effettuare la valutazione del rumore con misurazioni?
C.2 Che caratteristiche deve avere il personale qualificato che esegue correttamente la valutazione del rischio e le misurazioni?
C.3 Quali criteri per considerare "giustificabili" attività lavorative che non abbiano lavoratori esposti al di sopra dei valori inferiori d’azione?
C.4 Cosa significa che la valutazione del rischio deve “tener conto... dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore”?
C.5 Cosa significa che la valutazione del rischio deve tener conto “…dell’interazione fra rumore e sostanze ototossiche … e vibrazioni”?
C.6 Cosa significa che la valutazione del rischio deve tener conto di “… tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento”?
C.7 In quali occasioni occorre tener conto del prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile il datore di lavoro?
C.8 Con quali modalità operative si valuta l’efficienza e l’efficacia dei DPI uditivi (DPI-u) che il D.Lgs.81/2008 esplicitamente richiede all’art.193, comma 1, lettera d)?
C.9 Come scegliere i DPI-u in caso di esposizione a rumore impulsivo?
C.10 Nel caso in cui, in considerazione di livelli sonori molto elevati, si rendesse necessario l’utilizzo di 2 DPI-u contemporaneamente, come si valuta l’efficacia di tali dispositivi?
C.11 Nel caso di esposizioni a livelli di rischio molto variabili è necessario adottare più di un DPI-uditivo?
C.12 Con quali modalità operative deve essere valutato il rispetto dei valori limite di esposizione (VLE: 87 dB(A) e 140 dB(C)) tenuto conto dell’attenuazione prodotta dai DPI uditivi?
C.13 Per decidere la classificazione dei lavoratori nelle diverse classi di rischio è necessario che vi sia il superamento o della sola pressione acustica di picco ovvero del solo livello di esposizione giornaliero/settimanale al rumore oppure è invece necessario che siano superati entrambi?
C.14 Si tiene conto dell’efficacia dei DPI-u per adottare le misure di prevenzione previste per le diverse fasce di rischio?
C.15 Come si effettua la valutazione del rischio rumore nei cantieri temporanei o mobili?
C.16 Quali criteri per la valutazione del rischio in attività che comportano esposizioni molto variabili al rumore?
C.17 Quali criteri per la valutazione del rischio in attività che comportano esposizioni molto variabili al rumore?
C.18 Quali sono i criteri da seguire per la valutazione del rischio rumore nei mezzi di trasporto?
C.19 Quali sono i criteri da seguire nella valutazione rischio rumore negli ambienti scolastici?
C.20 Quali sono i criteri da seguire nella valutazione rischio rumore nelle strutture sanitarie e nei laboratori di analisi/ricerca?
C.21 Quali sono i criteri da seguire nella valutazione del rischio rumore negli uffici?
C.22 Quali criteri per la stima preventiva dell'esposizione sonora mediante uso di banche dati ai sensi del comma 5-bis dell'art. 190 del D.Lgs. 81/08?

Sezione D
GESTIONE DEL RISCHIO
D.1 Alla luce delle indicazioni del D.Lgs. 81/08, Capo II, come deve essere strutturata e che cosa deve riportare la Relazione Tecnica?
D.2 Come deve essere fatto il programma delle misure tecniche e organizzative ex art.192, comma 2, del D.Lgs. 81/08 quando si superano gli 85 dB(A) / 137 dB(C)?
D.3 Quali sono le indicazioni su segnaletica e perimetrazione delle aree a rischio? Da che livelli sono obbligatori e/o consigliati?
D.4 Quali sono degli esempi di ambienti utilizzati come locali di riposo nei quali il rumore deve essere ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e con le loro condizioni di utilizzo (art.192, comma 4) del D.Lgs. 81/08? Quali criteri ai fini della valutazione dell'esposizione a rumore in detti ambienti?

Sezione E
VIGILANZA ED ASPETTI MEDICO LEGALI
E.1 Le aziende hanno obblighi di riduzione del rischio al di sotto dei valori superiori di azione (85 dB(A) / 137 dB(C))? La loro omissione può essere oggetto di sanzioni?
E.2 Quali sono gli obblighi formali delle aziende che occupano sino a 10 occupati dal punto di vista delle documentazioni?
E.3 A quali obblighi debbono attenersi i datori di lavoro nei settori della musica, delle attività ricreative e dei call center?
E.4 Quando occorre fare la valutazione del rischio ed adottare le misure di prevenzione e protezione nel caso di un nuovo insediamento produttivo o di una ristrutturazione di un luogo di lavoro?
E.5 Quali sono gli obblighi dei fabbricanti delle attrezzature di lavoro in merito alla riduzione al minimo del rischio ed alla informazione sui livelli sonori emessi?
E.6 Quali sono le ricadute del rischio rumore sulla cooperazione e coordinamento con le imprese in contratto d’appalto, d’opera o di somministrazione sui DUVRI?
E.7 Quali informazioni deve chiedere il datore di lavoro in fase di acquisto di nuovi macchinari – attrezzature in relazione al rischio rumore?
E.8 Quali effetti avversi sulla salute dovuti al rumore sono oggetto di riconoscimento di malattia professionale?

Allegati
1 Elenchi di attività e mansioni con livelli espositivi inferiori ai valori di azione prescritti dal D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo II
2 Requisiti acustici degli ambienti ad uso scolastico
3 Requisiti acustici degli ambienti ad uso ospedali, case di cura e scuole
4 Requisiti acustici degli ambienti ad uso ufficio
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Studio di Acustica applicata
San Gregorio - Catania - Italia
P.IVA 05140770875

Misure, valutazioni e consulenza nel settore dell'acustica ambientale, edilizia e del lavoro
Operativi a  Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna, Palermo, Caltanissetta, Agrigento, Trapani.
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